“Carta Dedicata a te” Anno 2024

Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o inalternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.Decreto interministeriale 4 giugno 2024. Indicazioni operative

Data di pubblicazione:
17 Luglio 2024
“Carta Dedicata a te” Anno 2024

L’Inps, con proprio messaggio n. 2575 del 10.7.2024,  fornisce indicazioni operative per l’accesso alla “Carta Dedicata a te”, misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

 

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto interministeriale 4 giugno 2024, i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

 

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

 

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l’Impiego (NASPI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (cfr. l’art. 3 del D.I.).Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita.

L’INPS, entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.I. 4 giugno 2024 quindi, entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web,unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

a. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDI ALLEGATO: Messaggio-numero-2575-del-10-07-2024

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 17 Luglio 2024