Si avvisa che ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio 2019 approvate con delibera della G.R. n. 17/2 del 3.5.2019, la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residuicolturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
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