Si avvisa che ai sensi delle Prescrizioni Regionali Anticendio 2020-2022 la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”. L’abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell’anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello “Allegato C”.