Si avvisano gli interessati che il 12 luglio 2018 è entrata in vigore la legge regionale n. 6 del 06.07.2018 che, che, con l’articolo 6*, ha modificato la legge regionale n. 16 del 2017 avente ad oggetto “Norme in materia di turismo”, inserendo l’articolo 21-bis “Locazione occasionale a fini ricettivi”, con il quale vengono disciplinati alcuni aspetti di questa attività. In particolare, vengono introdotti, a carico del locatore, due obblighi prima non previsti:
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comunicazione preventiva al Comune competente per territorio con l’indicazione del periodo di disponibilità dell’immobile
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esposizione dello IUN (codice identificativo), attribuito dai competenti uffici regionali,
nella commercializzazione online della propria offerta (estensione alle locazioni occasionali delle disposizioni già previste per le attività ricettive extra-alberghiere)
L’art. 6 della legge succitata riporta inoltre gli ulteriori obblighi già esistenti:
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comunicazioni di pubblica sicurezza attraverso il portale alloggiati.web
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comunicazioni a fini statistici del movimento turistico attraverso il portale regionale SIRED
Pertanto, i cittadini che intendano svolgere questa tipologia di attività (locazione occasionale a fini ricettivi o locazione breve ai sensi dell’art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 e del Codice Civile) devono effettuare i seguenti adempimenti amministrativi:
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presentare la comunicazione preventiva al Comune, utilizzando, per ciascuna unità immobiliare locata, il modello allegato – COMUNICAZIONE AL COMUNE.
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fare richiesta delle credenziali di accesso alla Questura al fine delle comunicazioni di pubblica sicurezza (vedi modello allegato – COMUNICAZIONE QUESTURA e sito web della Questura di Nuoro)
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compilare e trasmettere ai competenti uffici dell’Assessorato regionale del turismo la richiesta di inserimento in anagrafica (registro regionale), attribuzione dello IUN e inserimento nella piattaforma SIRED con rilascio delle relative credenziali, da effettuarsi utilizzando il modello allegato – COMUNICAZIONE REGIONE
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esporre lo IUN, attribuito e comunicato dagli uffici regionali, nella commercializzazione della propria offerta.
Si avvisa che l’inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 bis commi 1 e 2 della L.R. 16/2017, ai sensi dell’art. 26 comma 4 bis della L.R. 16/2017, come modificato dall’art. 8* della L.R. 23/2018, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.
La comunicazione al Comune potrà essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune in Via Marconi n. 65 – 09055 Gergei (SU)
- per posta all’indirizzo Comune di Gergei Via Marconi n. 65 – 09055 Gergei (SU)
- tramite PEC all’indirizzo: comune.gergei@legalmail.it
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti rivolgendosi all’ufficio di Vigilanza del Comune – Tel. 0782/808923– e-mail: tecnico.mura@comune.gergei.ca.it – Referente : Mura Patrizia
Di seguito i contatti dei competenti uffici regionali:
Assessorato del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale del turismo, artigianato e commercio -
Servizio gestione offerta del territorio Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067270
Fax: 070/6067271
tur.direzione@regione.sardegna.it turismo@pec.regione.sardegna.it
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